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Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610, ord.

Abusiva concessione del credito: il curatore è legittimato ad agire nei confronti delle banche finanziatrici

Con l’ordinanza n. 18610 del 30 giugno 2021 la prima sezione della Corte di Cassazione ha affermato alcuni importanti princìpi in tema di concessione del credito in favore di società che versano in situazione di difficoltà economico-finanziaria. 

Nel caso specifico, avendo la Corte d’Appello di Roma respinto, per difetto di legittimazione ad agire, le domande della curatela di condanna al risarcimento del danno e reintegrazione del patrimonio della società fallita formulate nei confronti delle banche coinvolte, alle quali era stata contestata l’abusiva concessione del credito, il Fallimento proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione o falsa applicazione di talune norme della legge fallimentare – tra cui gli artt. 43 e 146 – al fine di far affermare la legittimazione ad agire del curatore nei confronti delle banche per il danno da queste cagionato con l'abusiva concessione del credito al patrimonio del soggetto fallito.

La Corte, con la predetta ordinanza, ha statuito che il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. 

Inoltre, la responsabilità della banca, qualora abusiva finanziatrice, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all’art. 146 L. fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c., quali fatti causatori del medesimo danno, senza che, peraltro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di mero litisconsorzio facoltativo.


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