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I “fatti materiali” ai fini della configurabilità del falso in bilancio

Commento a Cass., V sez. pen., 12 gennaio 2016, n. 890

Con la sentenza n. 890/16 pubblicata in data 12 gennaio 2016 (udienza del 12 novembre 2015), la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato la nuova formulazione dell’art. 2621 cod. civ., introdotta con l. 27 maggio 2015 n. 69, che sanziona l’esposizione in bilancio di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero (il legislatore ha previsto l’elisione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” e l’aggiunta dell’aggettivo “rilevante”):

La Corte prende le mosse dal significato del termine “fatti”: esso non può essere inteso in senso letterale di dato della realtà fenomenica, ma deve essere interpretato alla luce del contesto in cui la norma opera ed adeguato al fine che quest’ultima è tesa a conseguire.

Considerato che il bilancio deve dare una rappresentazione corretta e veritiera della situazione economico finanziaria, evitando che vengano esposti dati informativi falsi che inducano in errore gli operatori, secondo la Corte è necessario che nel concetto di “fatti” vengano ricomprese anche le indicazioni valutative (tanto più che il legislatore ha previsto dei criteri valutativi predeterminati).

Alla luce di ciò, la Corte ha statuito che l’omessa svalutazione dei crediti in sofferenza, nel caso di specie pari a circa il 62% del totale di crediti, effettuata nella consapevolezza dell’impossibilità o dell’estrema difficoltà della loro riscossione, integra l’illecito di cui all’art. 2621 cod. civ. e può comportare la condanna per bancarotta fraudolenta impropria ai sensi del combinato disposto degli artt. 2621 cod. civ. e 223, R.D. 267/1942.

L’interpretazione resa dalla sentenza in esame si pone in contrasto con la precedente sentenza n. 33774 depositata il 30 luglio 2015: con tale precedente la quinta sezione penale della Suprema Corte aveva invece statuito che “la nuova formulazione degli art. 2621 e 2622 c.c. (…) nella parte in cui, nel prevedere ancora come reato l'esposizione di ‘fatti materiali non rispondenti al vero’, non contengono più l'inciso ‘ancorché oggetto di valutazioni’, comporta che non possa più ritenersi sussistente il reato di falso in bilancio (…) quando trattasi di fatti materiali la cui mancata rispondenza al vero sia frutto di procedimenti valutativi di realtà comunque sussistenti, pur se sovrastimate o stimate con criteri poi rivelatisi erronei”.

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