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La Cassazione dichiara improponibile il concordato “di gruppo”

Improponibile il concordato “di gruppo”

Con sentenza n. 20559/2015, depositata in data 13 ottobre 2015 (Pres. A. Ceccherini – Rel. L. Nazzicone), la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ha ritenuto l’improponibilità, davanti al medesimo tribunale, del concordato cd. di gruppo, in assenza di una disciplina positiva del fenomeno che si occupi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, nonché la formazione delle classi e delle masse; invero, “de iure condito”, il concordato preventivo può essere proposto unicamente da ciascuna delle società appartenenti al gruppo davanti al tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive.

La vicenda trae origine dalla omologazione, da parte del Tribunale di La Spezia, del concordato preventivo di una società in nome collettivo di nuova costituzione e di quattro società di capitali in veste di soci illimitatamente responsabili, le quali avevano conferito pressoché l’intero patrimonio sociale alla neonata società personale.

La nuova società era stata costituita con sede a La Spezia, mentre le quattro società – socie avevano ivi trasferito la propria sede poco tempo prima della presentazione della proposta di concordato.

La Corte d’Appello di Genova, in seguito al reclamo proposto da alcuni creditori, aveva confermato l’omologazione del concordato.

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha espresso il proprio orientamento contrario facendo leva sulla circostanza che, allo stato attuale della legislazione, non esiste una disciplina del cd. concordato preventivo di gruppo, sebbene il fenomeno dei gruppi di società sia frequente nella realtà economica odierna e siano stati compiuti tentativi finalizzati a gestire in modo unitario la situazione di insolvenza delle diverse società di un gruppo.

Nel corpo della sentenza, la Corte ha messo in evidenza gli aspetti che hanno condotto alla decisione di cassare senza rinvio il decreto di omologazione del concordato ed il successivo provvedimento impugnato.

Anzitutto, la competenza ad accertare lo stato di insolvenza appartiene al tribunale del luogo in cui ogni società del gruppo ha la sede principale, escludendosi un’attrazione della competenza in favore del foro della capogruppo.

Il concordato preventivo deve riguardare individualmente le singole società del gruppo, non essendo ammissibile un unico giudizio omologatorio, né si estende ai soci illimitatamente responsabili, che beneficiano dell’esdebitazione di cui all’art. 184, secondo comma, L. fall. unicamente per i debiti sociali, non anche per quelli personali.

Devono essere tenute distinte le masse attive e passive delle singole società del gruppo: tuttavia, nel caso di specie, poiché il patrimonio della nuova società personale è costituito dalla somma dei patrimoni delle socie fondatrici, tutti i creditori delle quattro società sono confluiti nel medesimo numero di classi, con la conseguenza che quelli delle società meno capienti hanno inammissibilmente concorso con quelli delle società più capienti.

Infine, sul piano procedurale, le maggioranze per l’approvazione del concordato devono essere calcolate in riferimento alle singole imprese del gruppo mentre, nel caso in questione, si è proceduto senza adunanze separate e senza votazioni e maggioranze distinte per ciascuna società.

In definitiva, la descritta operazione ha forzato il dato normativo – in particolare, gli art. 161 l.f. e 2740 c.c. – oltre i limiti che, a mezzo di una mera interpretazione ed in mancanza di una disciplina positiva del fenomeno (una legge che intenda disciplinare il concordato preventivo di gruppo dovrebbe verosimilmente occuparsi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, la formazione delle classi e delle masse), esso poteva ragionevolmente tollerare”.

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