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Pignoramento presso terzi: le novità dal 22 giugno 2022

Il 22 giugno 2022 sono entrate in vigore due modifiche in materia di procedimento esecutivo, introdotte con la legge delega n. 206/2021. Le novità riguardano i procedimenti instaurati a partire dal 22 giugno in avanti. Per i procedimenti già pendenti a quella data, continueranno ad applicarsi le norme previgenti.

La prima modifica riguarda l’art. 26 bis, primo comma c.p.c., in cui viene previsto che la competenza, nel caso in cui il debitore sia un dipendente pubblico o quando il terzo pignorato sia una P.A., venga individuata nel Giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. 

L’obiettivo è certamente quello di superare il precedente criterio che vedeva i procedimenti di pignoramento presso la P.A. concentrarsi unicamente nel tribunale della Capitale, nell’ottica di equidistribuire tali contenziosi su tutti i tribunali distrettuali.  

La seconda modifica consiste nell’aggiunta di due ulteriori commi all’art. 543 c.p.c. 

In particolare, con il quinto comma viene introdotto un nuovo onere a carico del creditore pignorante che dovrà, pena l’inefficacia del pignoramento, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notificare alle parti (debitore e terzi) anche l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositare tale avviso notificato nel fascicolo di procedura. 

Sebbene ciò non rappresenti di certo uno “snellimento” dal punto di vista meramente procedurale, il duplice scopo della Riforma prova ad essere quello di consentire anticipatamente al terzo pignorato ed al debitore di essere previamente informati della sopravvenuta inefficacia del pignoramento e parallelamente evitare che le somme di denaro/beni detenuti dai terzi risultino bloccate, favorendone dunque la circolazione.

Il sesto comma aggiunto all’art. 543 c.p.c., prevede invece che, in caso di pluralità di terzi, l'inefficacia si produca solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stato notificato o depositato l'avviso di cui al quinto comma.

Nell’ottica di individuare definitivamente quale sia il momento a partire dal quale si producono gli effetti della sanzione processuale, chiarificatrice risulta essere la norma di chiusura del nuovo art. 543 c.p.c., che prevede che qualora la notifica dell’avviso dell’avvenuta iscrizione a ruolo non sia stata effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.


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