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Trib. Milano, 14 maggio 2022, ord. e Trib. Bergamo, 25 maggio 2022, ord.

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA

Due recenti provvedimenti del Tribunale di Milano e del Tribunale di Bergamo contribuiscono a chiarire alcuni aspetti applicativi della composizione negoziata della crisi d’impresa.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 14 maggio 2022, ha evidenziato l’importanza del ruolo dell’esperto nell’ambito della procedura di composizione negoziata, definendolo indispensabile e delineando l’attività che egli è chiamato a svolgere.L’esperto negoziatore, terzo e imparziale, rappresenta il garante della sicurezza delle trattative e dell’assenza, in capo all’imprenditore, di atteggiamenti dilatori o poco trasparenti. La sua partecipazione allo svolgimento delle trattative è indispensabile, venendo frustrata, in sua mancanza, la ratio della composizione negoziata.

Pertanto, l’imprenditore è tenuto ad affidarsi all’esperto in toto, fornendogli tutte le informazioni necessarie in ordine alla condizione finanziaria della propria impresa e non omettendo nulla. Inoltre, il coinvolgimento dell’esperto deve essere costante e deve protrarsi per tutta la durata della procedura, durante la quale devono svolgersi incontri tra l’imprenditore, l’esperto e i creditori a cadenza periodica e ravvicinata.

L’esperto deve verificare l’effettiva sussistenza del presupposto di accesso alla procedura di composizione negoziata, ossia la ragionevole perseguibilità del risanamento. Pertanto, l’esperto può chiedere, in qualsiasi momento, all’organo di controllo societario, al sindaco e al revisore legale, ogni documento utile all’esperimento di tale verifica.

Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 25 maggio 2022, si è pronunciato in materia di misure protettive del patrimonio previste dall’art. 6 D.L. n. 118/2021, conv. in L. n. 147/2021, precisando le valutazioni che il Tribunale è chiamato a svolgere al fine di confermare (o meno) tali misure. 

Il Tribunale deve verificare la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati ad intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi di impresa. Mentre non è demandata al Tribunale la verifica della possibilità che l’accordo sia effettivamente raggiunto, essendo sempre consentita la revoca delle misure quando esse non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

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