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Cass., 13 settembre 2021, n. 24629

Fallimento della supersocietà di fatto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24629/2021, pubblicata il 13 settembre 2021, ha affermato che l’accertamento meramente incidentale dell’esistenza di una cd. supersocietà di fatto non ne comporta automaticamente il fallimento qualora uno dei suoi soci sia insolvente.

Nel caso di specie, il Tribunale di Teramo, ritenuta la sussistenza di una supersocietà di fatto tra una società a responsabilità limitata già fallita e un’altra società a responsabilità limitata, ha esteso ex art. 147, comma 1, L. fall. il fallimento dalla prima alla seconda. 

 

La Corte d’Appello de L’Aquila ha accolto il reclamo proposto ex art. 18 L. fall., in quanto il Tribunale aveva fatto discendere il fallimento della seconda società a responsabilità limitata dal fallimento della prima in base all’art. 147, comma 1, L. Fall. (non applicabile al caso concreto), senza previamente dichiarare il fallimento della supersocietà.

 

La Suprema Corte, nel confermare la sentenza della Corte d’Appello, ha innanzitutto sottolineato che il caso sottoposto alla sua attenzione rientrava nell’ambito di applicazione del comma 5 dell’art. 147 L. fall.

Ha quindi escluso l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 147 L. fall., che prevedono altre fattispecie. 

 

La norma dell'art. 147, comma 4, L.fall. riguarda infatti, secondo la Corte, il caso della partecipazione di dati soci - occulti e illimitatamente responsabili - a una data impresa, per sé palese (o comunque ormai "disvelata", a seguito di apposita dichiarazione di fallimento): con la conseguenza che il fallimento di questi soci occulti è un fallimento dipendente (non diversamente da quello regolato dell'art. 147, comma 1, per i soci palesi).

 

La norma dell'art. 147, comma 5, governa invece il caso in cui dichiarato il fallimento di un soggetto - successivamente si scopra che, in realtà, l'impresa è "riferibile" ad altro soggetto (di cui, peraltro, quello già dichiarato fallito sia socio illimitatamente responsabile). In questo caso, viene propriamente a mutare il termine di riferimento soggettivo di organizzazione e gestione dell'impresa.

 

Considerato quindi che la supersocietà di fatto è soggetto diverso da suoi soci, che manifesta la sussistenza di una diversa organizzazione imprenditoriale rispetto a quella del socio già dichiarato fallito, segue de plano che l'accertamento in concreto dell'esistenza di una supersocietà di fatto non comporta un'implicita dichiarazione del suo fallimento.

 

Per cui, ha concluso la Suprema Corte, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili di una supersocietà di fatto non può essere dichiarato in forza di un accertamento meramente incidentale dell’esistenza della stessa, non solo perché la sentenza dichiarativa ha natura costitutiva e quindi efficacia ex nunc, ma anche perché all’insolvenza del socio già dichiarato fallito non corrisponde necessariamente l’insolvenza della società di fatto (dalla quale far derivare poi, ai sensi dell’art. 147, comma 1, L.fall., l’insolvenza dei soci che vi partecipino).


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