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Cass. Civ., sez. I, 23/04/2021

LA PREDEDUZIONE DEL CREDITO DEL PROFESSIONISTA CHE ABBIA PRESTATO LA SUA OPERA IN VISTA DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Con l’ordinanza n. 10885/2021, pubblicata il 23 aprile 2021, la Suprema Corte ha trasmesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, gli atti relativi alla questione che ha ad oggetto la prededucibilità del credito del professionista che abbia svolto la sua attività per l’accesso alla procedura concordataria non andata a buon fine.

Nel caso di specie, il professionista, mediante opposizione allo stato passivo - dal quale non compariva il suo credito - chiedeva che quanto vantato nei confronti della società per aver supportato la redazione di un concordato in bianco, poi rinunciato dalla società interessata, venisse ammesso al passivo in prededuzione (ex art. 111 L. fall.) in virtù della natura strumentale del credito nonché del nesso funzionale dello stesso con la procedura concordataria.  

A fronte del rigetto di tale domanda da parte del Tribunale, il professionista ha proposto ricorso per Cassazione, la quale, sollecitata anche dal P.G., ha trasmesso gli atti al Primo Presidente.

L’ordinanza interlocutoria ha rilevato la mancanza di un orientamento pacifico sul punto che permetta di definire in modo chiaro quando possa essere attribuita la prededucibilità ad un credito professionale sorto nel corso di una procedura non portata a termine. In merito, due sono le principali tesi sposate della giurisprudenza, che tendono ad intendere in modo diverso il concetto di nesso funzionale, e che hanno contribuito a creare una situazione di scarsa chiarezza sulla questione.

La prima (cfr. Cass. n. 16224/2019; Cass. 1182/2018; Cass. 22450/2015), nell’interpretare in senso lato la funzionalità dell’attività del professionista, tiene conto soltanto della natura strumentale dell’operato del professionista, sulla base di uno scrutinio ex ante e indipendentemente dal concreto contributo dato nel facilitare la procedura; la seconda, più restrittiva, considera sussistente il nesso funzionale mediante verifica ex post a seconda della concreta utilità dell’attività svolta per la massa (così: Cass. 13596/2020; Cass. 30694/2019; Cass. 33358/2018), ovvero dell’utilità per i creditori (in questo senso: Cass. 8534/2013).

A queste, da ultimo, si aggiunge il filone giurisprudenziale che riconosce la prededucibilità in forza della fase di sviluppo raggiunta dalla procedura concordataria (si v. Cass. n. 639/2021; Cass. 640/2021; Cass. 641/2021).

Tale contesto necessita, dunque, di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che saranno, con ogni probabilità, chiamate ad esercitare la loro funzione nomofilattica sul tema

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