Con l’ordinanza n. 10885/2021, pubblicata il 23 aprile 2021,
la Suprema Corte ha trasmesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione
alle Sezioni Unite, gli atti relativi alla questione che ha ad oggetto la
prededucibilità del credito del professionista che abbia svolto la sua attività
per l’accesso alla procedura concordataria non andata a buon fine.
Nel caso di specie, il professionista, mediante opposizione
allo stato passivo - dal quale non compariva il suo credito - chiedeva che quanto
vantato nei confronti della società per aver supportato la redazione di un
concordato in bianco, poi rinunciato dalla società interessata, venisse ammesso
al passivo in prededuzione (ex art. 111 L. fall.) in virtù della natura
strumentale del credito nonché del nesso funzionale dello stesso con la
procedura concordataria.
A fronte del rigetto di tale domanda da parte del Tribunale,
il professionista ha proposto ricorso per Cassazione, la quale, sollecitata
anche dal P.G., ha trasmesso gli atti al Primo Presidente.
L’ordinanza interlocutoria ha rilevato la mancanza di un
orientamento pacifico sul punto che permetta di definire in modo chiaro quando
possa essere attribuita la prededucibilità ad un credito professionale sorto
nel corso di una procedura non portata a termine. In merito, due sono le
principali tesi sposate della giurisprudenza, che tendono ad intendere in modo
diverso il concetto di nesso funzionale, e che hanno contribuito a creare una
situazione di scarsa chiarezza sulla questione.
La prima (cfr. Cass. n. 16224/2019; Cass. 1182/2018; Cass.
22450/2015), nell’interpretare in senso lato la funzionalità dell’attività del
professionista, tiene conto soltanto della natura strumentale dell’operato del
professionista, sulla base di uno scrutinio ex ante e indipendentemente
dal concreto contributo dato nel facilitare la procedura; la seconda, più
restrittiva, considera sussistente il nesso funzionale mediante verifica ex
post a seconda della concreta utilità dell’attività svolta per la massa (così:
Cass. 13596/2020; Cass. 30694/2019; Cass. 33358/2018), ovvero dell’utilità per i
creditori (in questo senso: Cass. 8534/2013).
A queste, da ultimo, si aggiunge il filone giurisprudenziale
che riconosce la prededucibilità in forza della fase di sviluppo raggiunta dalla
procedura concordataria (si v. Cass. n. 639/2021; Cass. 640/2021; Cass.
641/2021).
Tale contesto necessita, dunque, di un intervento
chiarificatore delle Sezioni Unite, che saranno, con ogni probabilità, chiamate
ad esercitare la loro funzione nomofilattica sul tema
.