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Partecipazione del giudice delegato al collegio giudicante

Cass., Sez. I, 4 dicembre 2015, n. 24718

Con sentenza n. 24718/2015, depositata in data 4 dicembre 2015 (Pres. A. Ceccherini – Rel. A. Didone), la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che la partecipazione del giudice delegato che ha deciso sulla domanda di insinuazione al passivo fallimentare al collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sulla conseguente opposizione allo stato passivo non comporta nullità della sentenza.

In tale situazione, il giudice delegato versa in un’ipotesi di incompatibilità che determina a suo carico un obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 51, comma quarto, cod. proc. civ., di cui costituisce particolare applicazione la norma di cui all’art. 99, comma decimo, L. fall. (“il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio”).

Se il giudice vìola quest’obbligo, è onere della parte interessata proporne la ricusazione ex art. 52 cod. proc. civ., atteso che il mancato esercizio di tale potere nelle forme e nei termini previsti dalla norma non è causa di nullità della sentenza.

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