Con sentenza n. 19785/2015, depositata in data 5 ottobre 2015, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Pres. L.A. Rovelli – Rel. A. Spirito) si è pronunciata in materia di locazione finanziaria, affrontando il tema dei rimedi esperibili dall'utilizzatore in ipotesi di vizi della cosa concessa in leasing.
Le Sezioni Unite partono dal presupposto che il contratto di locazione finanziaria è una fattispecie negoziale composta da due contratti tra loro collegati - quello di leasing propriamente detto concluso tra il concedente e l’utilizzatore e quello di fornitura concluso tra il concedente ed il fornitore allo scopo di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa – e che l'utilizzatore è legittimato ad agire per ottenere l'adempimento del contratto di fornitura, oltre che il risarcimento del danno conseguentemente sofferto.
Invece, in mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore può esercitare l'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente cui esso è estraneo solamente in presenza di una specifica clausola contrattuale in virtù della quale il concedente gli trasferisca la propria posizione sostanziale.
A seguire, la Corte ha operato un discrimen a seconda del momento - prima o dopo la consegna della res - in cui i vizi possono manifestarsi.
Nel caso in cui i vizi emergano prima della consegna, che viene dunque rifiutata dall’utilizzatore per inidoneità all’uso del bene, il concedente deve sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore ed agire nei confronti di quest’ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura ovvero per la riduzione del corrispettivo.
Viceversa, qualora i vizi si manifestino successivamente alla consegna, in quanto vizi occulti o taciuti in mala fede dal fornitore, l’utilizzatore è legittimato ad agire direttamente nei confronti di quest’ultimo per ottenere l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa.
Indipendentemente dal momento della scoperta dei vizi, infine, l’utilizzatore ha il diritto di agire nei confronti del fornitore per il risarcimento dei danni e la restituzione dei canoni già pagati al concedente.