Con l’ordinanza n. 13772 del 20 maggio 2021, la Corte di Cassazione si pronuncia sul tema della individuazione del momento temporale che determina la "cessazione" del regime di responsabilità illimitata dei soci e l'"avvio" di quello di responsabilità limitata della società a seguito di trasformazione di una s.n.c. in una s.r.l.
Il passaggio dal regime di responsabilità illimitata dei soci a quello di responsabilità limitata della società risulta, da un lato, collocato nel momento in cui la trasformazione prende effetto ex art. 2500, comma 3, c.c., e posizionato, dall'altro, rispetto alle «obbligazioni sorte» (prima o) dopo il verificarsi di tale momento, secondo quanto è disposto dal comma 1 dell'art. 2500 quinquies, comma 1, c.c.
In caso di obbligazioni ex contractu, a contare è, dunque, il tempo in cui il negozio viene concluso.