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Cass., 13 settembre 2021, n. 24633

L'estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147 L. fall.

Con la sentenza n. 24633/2021 pubblicata il 13 settembre 2021, la Suprema Corte – richiamando un remoto precedente (Cass. n. 1708/1981) – interpretando l’art. 147 L. Fall. ha statuito che l’estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad altro soggetto, previo riscontro dell’esistenza di una società di fatto, non può essere giustificata dal contemporaneo accertamento, in capo a detto soggetto, della qualità di socio apparente e di socio occulto.  

Come noto, l’art. 147 L. Fall. afferma che la sentenza dichiarativa di fallimento di una società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni produce il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. 

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Palermo aveva rigettato il reclamo contro la sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il fallimento della società di fatto tra un imprenditore, già dichiarato fallito, e un soggetto terzo qualificato da un lato come “socio occulto” – che in quanto tale è stato ritenuto illimitatamente responsabile in forza del regime giuridico applicabile – e dall’altro come “socio apparente”, in quanto unico soggetto che intratteneva rapporti con i terzi spendendo il nome della società.  

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso che lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 147, comma 5, L. Fall., ha ritenuto necessario richiamare la distinzione tra socio apparente e socio occulto (è “socio apparente” quel soggetto ritenuto socio dai terzi, ma non formalmente tale; mentre è “socio occulto” chi, pur non essendo formalmente socio, partecipa alla società senza la spendita del suo nome). La Corte ha quindi affermato che l’art. 147 L. Fall. trova applicazione in situazioni che si pongono su un piano alternativo in ragione della diversità dei presupposti. Ne consegue che ai fini dell’estensione del fallimento ad altro soggetto, il Giudice deve preventivamente declinare la posizione dello stesso in termini di socio occulto ovvero di socio apparente della società che si assume costituita.

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