Cass. Civ., Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13221
Le dimissioni salvano l’amministratore dalla responsabilità del c.d.a.
L’amministratore di società di capitali dimissionario non può essere ritenuto responsabile di fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni, anche qualora la cessazione dalla carica di amministratore non sia stata iscritta nel Registro delle Imprese: non è, infatti, configurabile un’estensione di responsabilità nei confronti del dimissionario per comportamenti compiuti da altri amministratori in epoca successiva alle dimissioni, trattandosi di responsabilità per fatto proprio, anche se di natura omissiva, e correlata ad un adempimento (la richiesta d’iscrizione della causa di cessazione dalla carica di amministratore) che l’art. 2385 c.c., comma 3, c.c. pone a carico del collegio sindacale e che giammai potrebbe essere compiuto dal dimissionario, ormai estraneo alla società.